uso nella denominazione sociale della parola mutuo


 

Not. Ercole La Civita

elacivita@notariato.it

30.08.2001

 

Mi si chiede di verbalizzare assemblea straordinaria col seguente ordine del giorno: "Delibere ex artt. 2447 e 2448, c.c." di Srl, nella cui denominazione figura ancora la parola "..MUTUI..".

 

Quid juris?

 

 


 

Not. Maurizio Citrolo

mcitrolo@notariato.it

30.08.2001

 

L'uso nella denominazione sociale della parola "mutui" viola, probabilmente, il disposto dell'art. 133, D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che vieta "l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" o altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria".

 

Detta norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.

 

Mi sembra inopinabile che, in sede di costituzione, detta o analoghe parole non possano essere inserite nella denominazione sociale.

Altrettanto inopinabile consigliare la modifica della denominazione sociale.

 

Tuttavia, richiesto di verbalizzare una delibera avente altro oggetto, così come vigente il regime omologatorio era minoritaria la giurisprudenza che riteneva di poter allargare il proprio esame ad elementi dello statuto non interessati dalla deliberazione, così ritengo oggi il notaio debba limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni di legge in riferimento alla deliberazione sottoposta al suo esame, e, se queste sussistono, debba procedere all'iscrizione.