uso nella denominazione sociale della parola mutuo
Not. Ercole La Civita
30.08.2001
Mi si chiede di verbalizzare
assemblea straordinaria col seguente ordine del giorno: "Delibere ex artt.
2447 e 2448, c.c." di Srl, nella cui denominazione figura ancora la parola
"..MUTUI..".
Quid juris?
Not. Maurizio Citrolo
30.08.2001
L'uso nella
denominazione sociale della parola "mutui" viola, probabilmente, il
disposto dell'art. 133, D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che vieta "l'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, delle parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" o altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività bancaria".
Detta norma
prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti
milioni.
Mi sembra
inopinabile che, in sede di costituzione, detta o analoghe parole non possano
essere inserite nella denominazione sociale.
Altrettanto
inopinabile consigliare la modifica della denominazione sociale.
Tuttavia,
richiesto di verbalizzare una delibera avente altro oggetto, così come vigente
il regime omologatorio era minoritaria la giurisprudenza che riteneva di poter
allargare il proprio esame ad elementi dello statuto non interessati dalla
deliberazione, così ritengo oggi il notaio debba limitarsi a verificare la
sussistenza delle condizioni di legge in riferimento alla deliberazione
sottoposta al suo esame, e, se queste sussistono, debba procedere
all'iscrizione.